Sebbene il nostro ordinamento ammetta espressamente la possibilità che il donante si obblighi ad eseguire con cadenza periodica una serie di prestazioni, già certe e determinate al momento della stipula del contratto, in favore del donatario, una simile fattispecie si pone in una relazione di specialità rispetto all’ipotesi generale disciplinata dall’art. 769 c.c., ove il rapporto obbligatorio si esaurisce con l’adempimento da parte del donante di quella unica e singola prestazione che ha assunto nei confronti del donatario. Ne consegue che in mancanza di prova scritta del contratto, la dimostrazione anche in via presuntiva che alle singole dazioni di denaro non corrisponda l’adempimento di altrettanti distinti ed autonomi rapporti obbligatori bensì l’esecuzione delle molteplici prestazioni discendenti da un unico contratto deve risultare particolarmente rigorosa, esulando tale ipotesi dall’id quod plerumque accidit nella prassi negoziale, per come tipizzato anche a livello legislativo.
Nel caso di specie, veniva chiesta la restituzione delle somme indebitamente versate al convenuto per solo spirito di liberalità, in costanza di una relazione sentimentale durata approssimativamente due anni, al fine di consentire al medesimo di far fronte ad una situazione di grave di difficoltà economica, adducendo che tali somme avrebbero superato la soglia del “modico valore” di cui all’art. 783 c.c. e il relativo rapporto contrattuale sarebbe stato nullo per vizio di forma, con conseguente diritto alla ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Trib. Livorno sent. 9/6/2025
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