In materia di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore, ai sensi dell’articolo 591, comma 2, n. 3, del Cc, chi impugna il testamento ha l’onere di provare che il testatore, al momento della redazione del testamento, era incapace di intendere e di volere. Se l’incapacità mentale del testatore può essere desunta da una condizione neuropsichica caratterizzata da declino cognitivo moderato-severo nel periodo antecedente al testamento, e se tale condizione ha una naturale evolutività peggiorativa, la presunzione di incapacità si estende al momento della redazione del testamento. Conseguentemente il testamento è annullabile e si apre la successione legittima
Trib. Spoleto sent. n. 307 del 18/6/2025
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