Il coniuge che preleva i mobili dalla casa assegnata all’altro prima dello scioglimento della comunione legale, commette un illecito ed è tenuto al risarcimento del danno.
In base all’art. 191 Cc la comunione coniugale si scioglie al momento della separazione di fatto (ossia con l’autorizzazione da parte del presidente a vivere separati), ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dinanzi al presidente, purché omologato. Dunque lo scioglimento si perfeziona con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o con l’omologa di quella consensuale) che individua il momento in cui sorge l’interesse ad agire, concreto ed attuale, volto allo scioglimento della comunione e alla divisione, ma esso può anche riguardarsi come il fatto costitutivo del diritto ad ottenere tale scioglimento e la conseguente divisione.
Trib. Potenza sent. 1136 del 10/06/2025