L’assegno divorzile non va determinato tenendo conto solo del divario e squilibrio fra i due redditi degli ex coniugi, così ritenendo che l’assegno di divorzio abbia una funzione riequilibratrice fra i due. Inoltre, incombe sul richiedente l’onere di provare che lo squilibrio affondi le sue radici nel matrimonio e nelle scelte condivise fra i coniugi nel corso della vita matrimoniale. Lo stabilisce la
Cass. civile, sez. I, ordinanza 30 settembre 2022, n. 28484