La nuova formulazione dell’articolo 388 c.p. a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 21/2018 il 6 aprile scorso, prevede, la rilevanza penale del comportamento di chi elude “l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter del codice civile ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio“.
In tutti tali casi, il colpevole rischia quindi di essere condannato alla pena della reclusione fino a tre anni o a quella della multa da 103 a 1.032 euro.
La procedibilità è a querela della persona offesa.
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