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In tema di videoregistrazioni, le riprese di comportamenti “non comunicativi”, che rappresentano la mera presenza di cose o persone ed i loro movimenti, costituiscono prove atipiche solo se eseguite in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, anche d’iniziativa della polizia giudiziaria ovvero in ambienti privati, diversi dal “domicilio”, nei quali deve essere garantita l’intimità e la riservatezza, essendo necessario, solo in tale ultimo caso, ai sensi dell’art. 189 cod. proc. pen., per la loro utilizzabilità, un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria che le giustifichi rispetto alle esigenze investigative e all’invasività dell’atto, mentre sono da qualificarsi come prove illecite, di cui è sempre vietata la acquisizione e l’utilizzazione, ove eseguite all’interno di luoghi riconducibili alla nozione di “domicilio”, in quanto lesive dell’art. 14 Cost..

Cass. Pen., Sez. V, sent. 22 maggio 2023 n. 21866

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