E’ annullabile il contratto di vendita dell’immobile di proprietà di entrambi i coniugi in regime di comunione legale stipulato da uno senza il consenso dell’altro. Il coniuge che non ha partecipato alla vendita, ai sensi dell’art. 184 c.c., può proporre l’azione di annullamento entro un anno dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell’atto e, se è già trascritto nei registri immobiliari, entro un anno dalla data di trascrizione, dato che si tratta di atti di straordinaria amministrazione dei beni in comunione legale in cui serve il consenso di entrambi.
Lo afferma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8525 del 06.04.2018,, precisando che ricade in capo a chi contrae l’onere di indagine sull’appartenenza del bene che vuole acquistare. Se il regime di comunione non viene dichiarato, per un anno il terzo contraente rischia che il comproprietario agisca esperendo l’azione di annullamento; se, invece, il terzo contraente era a conoscenza del regime di comunione, il contratto stipulato in assenza di uno dei coniugi è inefficace ab origine.