Lo short message service” (“SMS”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è perciò riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime: il disconoscimento dev’essere tempestivo, nonché chiaro, esplicito e circostanziato, non potendosi limitare ad una contestazione generica, bensì dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. Tuttavia, l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Cass. civile sentenza n. 5141 del 21 febbraio 2019
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