La somministrazione, o meno, di vaccinazioni configura il rischio di un pregiudizio al minore ex art. 333 c.c., e non si limita ad essere un mero «disaccordo» tra genitori (così la lettera dell’art. 337-ter c.c.).
Di conseguenza, in caso di contrasto tra genitori separati sull’opportunità di sottoporre il figlio minore a dosi di richiamo di vaccini già somministrati, è ammissibile la limitazione della responsabilità genitoriale di uno dei due (nella specie, la madre), lasciando integra quella dell’altro (il padre), limitatamente alla questione vaccini, ritenendosi più corretta la scelta paterna conforme all’opinione scientifica largamente dominante.
Nel caso di specie, il Tribunale per i Minorenni non ha imposto le vaccinazioni al bambino, ma ha semplicemente lasciato al padre la decisione finale di sottoporre il bambino alle vaccinazioni, anche senza il consenso della madre, fatti comunque salvi gli obblighi di legge
Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Napoli, decreto 30.8.2017
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.