Prima dell’avvio dell’iter notificatorio del ricorso per separazione personale, i contrasti tra i genitori sulle scelte educative dei figli sono risolti dal Tribunale, in camera di consiglio, ex art. 316, comma 2, c.c. sulla base di ricorso autonomo ad istanza di uno dei genitori; negare l’accesso al rimedio giurisdizionale potrebbe risolversi di fatto in un diniego di tutela, mancando la certezza che il procedimento separativo prenda effettivamente vita all’udienza fissata.
Lo ha detto il Tribunale di Roma decreto 10.8.2017 in un caso in cui il padre si opponeva all’iscrizione dei figli a una scuola internazionale inizialmente condivisa con la madre, decidendo che la figlia maggiore frequentasse detta scuola per conservare la continuità e il figlio minore fosse invece iscritto presso un istituto scolastico pubblico.