Affinchè sussista il danno c.d. esistenziale, non è sufficiente un mero “sconvolgimento dell’agenda” o la mera perdita delle “abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita”, in particolare in situazione di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità (cfr. Cass., Sez. Un., sentt. nn. 26972 e 26973 dell’11/11/2008).
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