Se un figlio si trasferisce a vivere dall’altro genitore (in questo caso, il padre) l’altro, che diventa non collocatario, dovrà versare il mantenimento solo se può provvedervi. L’obbligo va valutato caso per caso e non è automatico, pertanto in presenza di un genitore non collocatario privo di mezzi economici, il mantenimento del figlio ricade integralmente sull’altro.
Cass. civile ordinanza n. 1066/2023
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