L’atto di costituzione di un fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) non è un atto traslativo a titolo oneroso, né ha come oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, né, infine, è un atto avente natura meramente ricognitiva, bensì una convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico, costitutivo di beni in un patrimonio avente un vincolo di destinazione a carattere reale, in quanto teso a vincolare l’utilizzazione dei beni e dei frutti solo per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Sicché, quanto all’ l’imposta di registro, il regime di tassazione di tale atto si è affermato non essere quello dell’imposta proporzionale, di cui agli artt. 1 (atti traslativi a titolo oneroso), 9 (atti diversi, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale) o 3 (atti di natura dichiarativa) della tariffa, ma quello della categoria residuale disciplinata dall’art. 11 della tariffa stessa (D.p.r. n. 131/86). Con conseguente applicabilità dell’imposta nella misu ra fissa ivi indicata
Lo afferma la Cassazione civile con le sentenze 25478, 25479 e 25480/2015 con una argomentazione conforme sia alla dottrina maggioritaria che alle pronunce delle Commissioni Tributarie in base alla quale il trasferimento di beni immobili al trustee di un trust non sconta l’imposta proporzionale di registro nè le imposte proporzionali ipotecaria e catastale, che sono pertanto dovute nella sola misura fissa. 