“In ogni tipologia di trust la configurazione del presupposto impositivo, sia ai fini dell’imposta di donazione che di quelle proporzionali di registro, ipotecaria e catastale, non andrà mai anticipata né all’atto istitutivo né a quello di donazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante il trasferimento finale del bene al beneficiario“.
Cass. civile sez. V, ordinanza 10/8/2021 n. 22569
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