Si considera sempre a titolo gratuito la costituzione di un trust finalizzato al mantenimento del tenore di vita dei familiari beneficiari, anche se è previsto un compenso per il gestore (trustee) dei beni conferiti. Da ciò discende che se all’atto del conferimento di un bene nel perimetro vincolato del trust familiare si danneggiano i creditori del settlor (colui che costituisce il trust) scatta il diritto a chiedere la revocatoria del negozio giuridico che ha sottratto le uniche risorse con cui potevano essere soddisfatti i crediti già esistenti. Così la Corte di cassazione con la decisione n. 9320 del 4 aprile ha confermato l’annullamento del conferimento in un trust familiare dell’unico bene atto a soddisfare crediti già esistenti e conclamati da decreti ingiuntivi: un appartamento e il suo box pertinenziale.
Corte di Cassazione – Sezione III – Sentenza 4 aprile 2019 n. 9320