Per valutare se autorizzare o meno il trasferimento del minore col genitore:
si deve verificare: se l’ambiente di vita ove stanno crescendo i
minori sia pregiudizievole per gli stessi; se lo sradicamento dei minori dal
proprio mondo di affetti ed amicizie locali sia compensato
dall’avvicinamento ai nonni, ai cugini ed altri parenti del genitore che rientra
nella zona di provenienza che già i minori conoscono e frequentano durante le
vacanze; se invece lo sradicamento sia totale perdendo il minore sia il proprio mondo
di affetti ed amicizie locali sia un effettivo inserimento nelle famiglie di provenienza
dei genitori e l’inserimento in nuovi contesti scolastici ed ambientali non sia
agevolato da pregresse esperienze; se siano in corso in loco trattamenti
terapeutici o se viceversa si debbano affrontare nel luogo di destinazione
trattamenti terapeutici non erogati in loco; se il richiedente il trasferimento
abbia provato che i figli godrebbero di risorse affettive e di un contesto
sociale maggiormente arricchenti per i figli.
In altri casi si deve invece considerare il fatto che, qualora si ritenesse di
non autorizzare il trasferimento delle minori con il genitore ricorrente, il
medesimo dovrebbe necessariamente prendere servizio nella nuova località
essendo un trasferimento per una attività lavorativa già in essere da tempo.
In tal caso la mancata autorizzazione al trasferimento comporterebbe il
mutamento del rapporto con il genitore comunque trasferito e l’inserimento
comunque nel nucleo familiare del genitore non co-residente quando invece
il trasferimento potrebbe essere compensato da una riformulazione del
calendario di visite paterne
Tribunale Salerno 11 marzo 2017
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