Se il coniuge tradiva già prima di andarsene da casa, si presume che sia stato proprio il tradimento a rendere intollerabile la convivenza: separazione addebitata al coniuge fedifrago, quindi, se non prova che la crisi della coppia era già esistente prima.
Difficile credere, poi, che chi è onerato a versare il mantenimento per l’altro coniuge abbia lasciato una posizione lavorativa di prestigio (dirigente sanitario) in Italia per andare in Francia ad accontentarsi di una modesta busta, mettendo fine all’attività libero-professionale: l’entità dell’assegno va quindi confermata, essendo verosimile che continui a svolgere attività libero-professionale.
L’affido condiviso del figlio minore si applica anche se uno dei genitori ha da fare per lavoro all’estero: le decisioni di maggiore importanza relative all’educazione, all’istruzione e alla salute della prole saranno assunte da entrambi, mentre le questioni di ordinaria amministrazione possono essere affrontate separatamente. Confermati gli incarichi al servizio sociale di monitoraggio e di sostegno psicologico per la minore e per la coppia genitoriale.
È quanto emerge dalla sentenza 4013/16, pubblicata il 22 giugno dalla sezione della persona e famiglia della Corte d’appello di Roma. 