La revoca, tanto delle disposizioni a titolo universale, quanto a titolo particolare, opera in presenza del verificarsi di un presupposto a carattere oggettivo: l’ignoranza dell’esistenza di figli al momento della redazione del testamento o la sopravvenienza degli stessi.
In tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell’articolo 687, comma 1, c.c. ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il “de cuius” ha disposto dei suoi beni.
Tribunale Cagliari, Sez. II, sentenza 7 novembre 2022, n. 2578
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