Nel caso sia di testamento congiuntivo (due persone indicano nel proprio atto di ultima volontà. di voler lasciare il proprio patrimonio l’uno a favore dell’altro, e viceversa) che reciproco (le stesse persone redigono un unico atto di ultime volontà, di solito in forma olografa, che vale per entrambi) viene prevista la sanzione della nullità a prescindere da una qualsiasi indagine sulla sussistenza di un accordo tra i testatori a disporre dei propri beni in un determinato modo.
In tema di nullità del testamento, l’esigenza di salvaguardare la spontaneità della volontà del testatore e la libertà di revoca delle disposizioni testamentarie ha indotto il legislatore a stabilire una presunzione assoluta di una mancanza di libera e spontanea espressione della volontà dei testatori per aver disposto “nel medesimo atto” nelle due forme del testamento congiuntivo semplice o del testamento congiuntivo reciproco, senza quindi consentire di provare che la congiunzione delle disposizioni testamentarie sia un fatto meramente estrinseco e non abbia compromesso la libera volontà dei disponenti
Nel caso di specie è stato dichiarato nulla la scheda testamentaria ex art. 589 c.c., per avere i due testatori disposto con un unico atto.
Trib. Messina, sentenza 4 maggio 2023 n. 857
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