L’istituzione di un trust è un atto strumentale e neutro che come tale non comporta alcun trasferimento di ricchezza nei confronti del trustee che non ottiene quindi alcun arricchimento personale e che dovrà, in adempimento del programma stabilito dal disponente e con esclusione di qualsiasi discrezionalità, trasferire i beni a lui devoluti ai beneficiari (titolari di una posizione qualificabile come di “aspettativa giuridica”), determinandosi solo in questo momento il sorgere del presupposto impositivo, così che le imposte di registro ipotecarie e catastali devono essere applicate in misura fissa.
Lo afferma la Commissione tributaria provinciale di Torino, M. Bertotto, Pres., A. Marini, Rel.,
V. Gurgone, G., 5 febbraio 2014, n. 311/11/14 – [X e Avv. F. Vincenzi quale
trustee del trust Arber c. Agenzia delle entrate – Direzione provinciale II di Torino]