Per integrare il reato di stalking, può essere sufficiente provare di aver subìto due episodi di minacce, molestie o lesioni idonei a indurre il mutamento di consuetudini. E ciò anche per atti che si siano svolti in un breve lasso di tempo e persino nell’arco della stessa mattinata e nello stesso luogo : non è essenziale che le persecuzioni si snodino in una prolungata sequenza temporale.
Cassazione penale sentenza n. 6207/2021
Il reato di stalking, previsto dall’articolo 612-bis del Codice penale, punisce (con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi) chi, con condotte reiterate, minacci o molesti una persona in modo da causare un continuo e grave stato di ansia o paura o un fondato timore per l’incolumità propria o dei suoi cari, tanto da farle cambiare routine. Pena più alta se si bersaglia il coniuge, anche separato o divorziato, una persona con cui si è o si è stati legati sentimentalmente, minori, donne incinte, disabili o se si usino mezzi informatici, telematici, oppure armi o travisamenti.
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