In tema di separazione personale tra i coniugi, con specifico riferimento all’obbligo di fedeltà coniugale imposto dall’art. 143, comma 2, c.c., deve osservarsi che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di norma, causa della separazione personale addebitabile al coniuge che ne è responsabile, salvo che quest’ultimo dimostri che l’adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto
Trib. Bergamo, sent. 14 marzo 2019, n. 804.pdf
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