Alienazione parentale: il minore va ascoltato

Negato il trasferimento del minore in altra città se contrario al suo interesse
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Stabile relazione extraconiugale è causa di addebito
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Se un genitore denuncia comportamenti dell’altro genitore tesi ad allontanare il figlio da sé, indicati come vera e propria sindrome da alienazione parentale, il giudice di merito è tenuto ad accertarne la veridicità con i comuni mezzi di prova (incluso l’ascolto del minore) e a motivare adeguatamente detta decisione. In particolare, secondo i giudici di legittimità, nel provvedimento impugnato detto accertamento e motivazione sono mancati. Allo stesso modo, non risulta corretta e né adeguatamente motivata, la decisione di non ascoltare il minore, dato le norme in materia prevedono espressamente l’ascolto del minore nei procedimenti in cui devono essere adottati dei provvedimenti che lo riguardano. Essendo, peraltro, ultra-dodicenne, il minore avrebbe dovuto essere ascoltato e la sua audizione costituisce adempimento previsto dalla legge a pena di nullità, non essendo nemmeno sufficiente l’ascolto effettuato in sede di consulenza.

Cass. civ. sez. I, sent. 16 maggio 2019, n. 13274

La Corte di appello di Venezia confermava la decisione di primo grado, che, all’esito di due consulenze tecniche psicologiche, dichiarava la separazione giudiziale di due coniugi, respingeva la domanda di addebito della separazione al marito e disponeva l’affidamento del figlio minore in via esclusiva al padre, previo immediato allontanamento dalla casa, dove viveva con la madre, e collocazione dello stesso presso una comunità dedita alla cura e al sostegno dei minori per un periodo di 6 mesi.In particolare, secondo i giudici di seconde cure, i problemi caratteriali della madre e il suo comportamento avevano inciso nella diagnosi di alienazione parentale del figlio nei confronti del padre, avendo la prima attuato un progetto di esclusione del genitore alienato, mediante la sostituzione del padre biologico del figlio con il nonno materno, rilevando così una situazione di rifiuto da parte del minore verso il padre e ravvisando quindi una violazione del principio di bigenitorialità. Avverso questa sentenza la madre ricorreva per cassazione, che accoglie la sua domanda.

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