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14 marzo 2018
Respinto il ricorso del padre di una ragazza, nata da una relazione more uxorio, il quale non voleva rimborsare alla ex compagna poco più di 5 mila euro: la quota parte dovuta, oltre che per l’iscrizione a una scuola privata, per un trattamento estetico volto a rimuovere dal viso della figlia strati di peluria anomali. Tale condizione determinava un forte disagio nella ragazza e nelle sue relazioni. La madre pertanto l’aveva fatta sottoporre a trattamenti estetici di epilazione permanente. Ma il padre si opponeva a tale richiesta economica, ritenendo che in assenza di una concertazione preventiva e di prescrizioni mediche che attestassero l’utilità della “cura”, l’intervento si doveva considerare futile e inutile e dunque il denaro richiesto dalla madre affidataria non era dovuto. Secondo la Cassazione (sentenza n.5490/2018) invece non è ipotizzabile a carico del genitore affidatario un obbligo di informazione né un accordo preventivo, sulla determinazione delle spese straordinarie se queste riguardano una decisione di «maggiore interesse» per il figlio. Di conseguenza il genitore non affidatario è tenuto al rimborso nel caso non abbia tempestivamente fornito validi motivi di dissenso.