Spese straordinarie er i figli: vanno rimborsate se il genitore ne era consapevole e favorevole

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Il genitore deve rimborsare le spese straordinarie sostenute dall’altro per l’equitazione praticata dalla figlia, essendo provato che era era consapevole e favorevole allo svolgimento della disciplina. Non altrettanto vale per i corsi di ginnastica che la figlia vorrebbe praticare, se non è provato che il padre abbia prestato consenso allo svolgimento della nuova attività fisica.
 Lo ha deciso  il Tribunale di Roma con la sentenza n. 17127/2016: il padre è tenuto a pagare la sua parte per quanto riguarda l’equitazione. Il suo consenso alla costosa attività sportiva praticata dalla figlia, infatti, deve ritenersi implicito poichè l’uomo non solo non aveva mai comunicato il suo dissenso alla madre della figlia per il futuro in caso l’impegno fosse diventato economicamente insostenibile, ma aveva addirittura  pubblicato  su Facebook le foto delle gare, dimostrando di condividere  favorevolmente l’attività praticata dalla figlia.

Diverso il discorso per le spese per le lezioni di ginnastica:l’attività svolta presso l’associazione dilettantistica è diversa e isolata rispetto all’equitazione che la giovane invece svolge a livello agonistici.

In tema di spese straordinarie, la Corte di Cassazione ha sostiene  che “non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie”, poiché trattasi di una decisione “di maggiore interesse” per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. civ. sez. VI-1, ord. n. 16175 del 30 luglio 2015 e Cass. civ. sezione I n. 19607 del 26 settembre 2011).

La Corte, inoltre, ha ribadito che il principio di bi-genitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (ad esempio quelle conseguenti alla scelta dell’università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse non siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori.

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