L’sms contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti rientranti nella previsione di cui all’art. 2712 c.c., pertanto, benché privo di firma, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentati, se colui contro il quale vengono prodotti non ne contesta la conformità ai fatti o alle cose medesime. Il disconoscimento perché sia idoneo a far perdere a detti elementi la qualità di prova deve essere chiaro, circostanziato, esplicito e si realizza nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
La Corte conferma quindi la decisione di merito che dà rilievo al contenuto di tre SMS (la cui trascrizione era stata prodotta dalla G., in sede di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), ritenuti di chiaro tenore (soprattutto il primo) in ordine all’impegno del padre di accollarsi la metà delle spese relative 2 alla retta dell’asilo-nido, osservando che l’invio ed il contenuto di tali messaggi non erano stati contestati dall’opponente
Corte di Cassazione 17 luglio 2019 n. 19155