La rappresentanza sostanziale conferita all’amministratore di sostegno assume rilievo nel processo, nel senso che l’amministratore di sostegno ha anche, in virtù del disposto dell’art. 75 c.p.c., comma 2, il potere processuale, funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato conferito il potere rappresentativo. In relazione agli atti che l’amministratore di sostegno è autorizzato a compiere in nome e per conto del beneficiario, quest’ultimo non può stare in giudizio se non rappresentato dall’amministratore. Nel caso in cui l’incarico di amministratore di sostegno sia stato conferito ad un avvocato, questi potrà essere autorizzato a stare in giudizio personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
Cass. civ., sez. I, 6 marzo 2019 n. 6518
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