Le difficoltà economiche in cui versi l’obbligato non escludono la sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, qualora non risulti provato che le difficoltà medesime si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e nell’impossibilità di adempiere, sia pure in parte, la obbligazione, poichè incombe pur sempre all’imputato – come per tutte le cause di giustificazione del reato – l’onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere. Inoltre, il reato di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, oggi trasfuso nella fattispecie di cui all’art. 570-bis c.p., è integrato non dalla mancata prestazione di mezzi di sussistenza, ma dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicchè l’inadempimento costituisce di per sè oggetto del precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato operarne una riduzione e non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o meno la mancanza di mezzi di sussistenza
Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 23 giugno 2021, n. 24554
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