In tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il giudice a cui sia chiesta la revoca del corrispondente assegno, in ragione del reperimento da parte del figlio di un’occupazione lavorativa, è chiamato a valutarne in concreto il raggiungimento dell´indipendenza economica, considerandone l’effettivo inserimento nel mondo del lavoro, in base alle specifiche attitudini dimostrate e alle correlate aspirazioni, senza che abbia rilievo, in sé, ai fini dell’esclusione dell´indipendenza economica del figlio, il fatto che il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato, né che l’ammontare del compenso sia inferiore a quello astrattamente possibile per effetto del possesso di un titolo di studio capace di farne conseguire uno più alto.
Cass. civile ordinanza 12 luglio 2022, n. 22076
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.