Se la figlia, divenuta maggiorenne, decide di andare a vivere altrove è legittima la richiesta del Comune di ottenere il rilascio dell’immobile concesso in abitazione al coniuge affidatario, in quanto è venuta meno la ragione giustificatrice.
La Suprema Corte con la sentenza 7621/2016 afferma che in materia di alloggio di edilizia residenziale pubblica, e «ai contratti di locazione ad essi relativi, si applica la relativa normativa vigente statale e regionale». Nel caso di specie il rapporto tra la donna e il Comune è sorto ai sensi della l. n.96/1996 con «l’obbligo di uniformarsi alla decisione del Giudice» di assegnazione o, come in questo caso, di revoca. Essendo venuta meno l’assegnazione giudiziale «quale ragione legittimante il contratto, la donna è divenuta occupante sine titolo», inoltre, la donna non rientra nemmeno nella categoria degli aventi diritto ex art. 13 l.r. Toscana 96/1996
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