Rimane l’assegno di divorzio se l’ex coniuge, parte debole, ha un compagno con cui non convive stabilmente e non condivide le spese. Sui redditi non incide neppure un lavoro saltuario e in nero.
Lo ha affermato la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 4175 del 2 marzo 2016, respingendo il ricorso di un operatore ecologico che aveva chiesto la revoca dell’assegno di divorzio in favore della ex che conviveva notoriamente con un altro uomo.
La Cassazione ritiene che le circostanze della disponibilità della casa familiare, dell’attività lavorativa svolta dalla donna e della asserita convivenza more uxorio fossero state valutate dal i Giudici di merito, che ne avevano rilevato L’uomo non era poi riuscito a provare di aver patito una riduzione dei redditi da lavoro a causa delle sue condizioni di salute.
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