Se il padre separato non provvede al mantenimento dei figli, devono farlo i nonni paterni.
Il principio, sancito dall’art. 316 bis c.c., è ribadito dal Tribunale di Catania col decreto 8/10/2014.
Occorre tuttavia che la madre non abbia i mezzi economici per far fronte da solo al mantenimento della prole.
Il codice civile così dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
Si tratta di un procedimento veloce, volto a ottenere un provvedimento d’urgenza, e dunque anche poco costoso.
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