A fronte del conflitto tra due genitori in tema di scelta scolastica, a parità di piano formativo tra una scuola pubblica ed una scuola privata, va preferita la scuola pubblica se il minore infradodicenne ha saputo esprimere con naturalezza la propria preferenza quest’ultima tipologia di istituto, rispetto a quella privata scelta dall’altro genitore, avuto riguardo alla possibilità per lo stesso di mantenere rapporti continuativi con una parte dei propri compagni di scuola primaria, con i quali ha mostrato una buona sintonia. Il minore ha evidenziato, inoltre, l’opportunità di poter andare a scuola da solo segno di naturale e comprensibile desiderio di progressiva autonomia che il collegio ha ritenuto di accogliere e promuovere. Gli altri criteri che il tribunale ha ritenuto di seguire riguardano la vicinanza tra la scuola e la casa del genitore presso il quale è stato fissato il collocamento e la continuità dei rapporti sociali e delle abitudini quotidiane del minore, oltre all’impossibilità per il genitore collocatario di sostenere i costi della scuola privata.
Trib. di Verona, decreto del 6 aprile 2021, |