Il figlio naturale ha diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, causato dall’assenza volontaria del padre. La data decorre dal giorno della nascita fino al momento della domanda di risarcimento. Il giudice in base a puntuale motivazione può legittimamente procedere a una valutazione in via equitativa della somma da liquidarsi a favore del figlio danneggiato dal comportamento, indifferente sotto tutti i punti di vista, del padre.
Cass. civile sentenza n. 15148/2022,
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