Ai fini della validità della rinuncia a far valere il testamento, occorre l’accordo di tutti i coeredi da redigere per atto scritto, a pena di nullità, se nella successione sono compresi beni immobili, poichè detto accordo, importando una modificazione quantitativa delle quote, tanto dal lato attivo che da quello passivo, si risolve in un atto di disposizione delle stesse.
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 21 marzo 2022, n. 9130.
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