In difetto dei presupposti di legge per l’adozione dei provvedimenti di ritiro del passaporto e di apposizione sulla carta di identità della dicitura “documento non valido per l’espatrio”, in presenza comunque di altri strumenti che permettano di recuperare il credito alimentare in favore dei figli al di fuori delle barriere nazionali, (ossia anche qualora il soggetto obbligato abbia beni e sostanze all’estero) va espresso il Nulla Osta alla restituzione al ricorrente del passaporto e alla rimozione dalla sua carta di identità della predetta dicitura.
Tribunale di Verona, Decreto 15 novembre 2022
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