Rileva l’affitto che il marito percepisce sull’ex casa familiare

L’esclusione del pernotto col padre va ben motivata
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Costruzione realizzata sul terreno di proprietà esclusiva di un coniuge
23 dicembre 2020

In materia di separazione personale uno dei coniugi deve essere condannato a versare all’altro l’assegno di mantenimento dovendosi ritenere che il convenuto abbia messo a frutto l’alloggio ove era fissata la dimora familiare e che il nucleo familiare si era necessariamente mantenuto unicamente con i redditi dei quali egli disponeva e dispone per la sua attività lavorativa, con adeguamento del relativo ordine di versamento diretto alla ricorrente da parte del terzo conduttore dell’alloggio di proprietà del convenuto.

Corte d’Appello di Roma sentenza 6521, sezione Persona e Famiglia del 21-12-2020

 

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