Rientro del minore nel Paese di residenza abituale: padre non può trattenerlo in Italia

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Legittimo il rientro nel Paese dell’Unione Europea luogo di residenza  abituale del minore, affidato alla madre in via esclusiva; il padre non lo può trattenere.

E’ conforme alla Convenzione dell’Aja il decreto del Tribunale per i Minorenni italiano che dispone il rientro del bambino presso il Paese di residenza abituale, ove con la madre, che lì ha ottenuto l’affidamento esclusivo, il bambino vive, va all’asilo ed è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale. Il padre non lo può trattenere in Italia senza il consenso della madre, anche se qui il piccolo è nato, ha lungamente vissuto e conserva legami affettivi. Nè vale a legittimare il trattenimento in Italia una scrittura privata tra i genitori con cui, previo consenso del papà al trasferimento del bimbo in Germania con la mamma, regolano i periodi di permanenza presso l’uno o l’altro . Dal trasferimento all’estero non deriva al minore nessun pregiudizio se non concretamente provato; nè serve ascoltare l’opinione del minore, se in tenera età e se per i Servizi Sociali, in ogni caso, il trasferimento non nuoce.

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