Non sono ricorribili per cassazione i provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c.
Il decreto con cui l’autorità giudiziaria assume i “provvedimenti convenienti” per l’interesse del minore, ai sensidell’art. 333 c.c., al fine di superare la condotta pregiudizievole del genitore, ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa ed è privo di carattere definitivo, in quanto revocabile e reclamabile, sia per il disposto speciale di cui al comma 2 della disposizione menzionata, sia secondo le regole generali degliartt. 739 e 742 c.p.c.e, conseguentemente, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.
Cass. civ. Sez. I, 10 luglio 2018, n. 18149
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