In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, la cui paternità sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza
Per l’effetto, il genitore che ha assunto, medio tempore, l’onere di mantenimento, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, dal momento della nascita del bambino, sulla scorta delle regole relative ai rapporti fra i condebitori solidali
Cass. civile, sez. I, ordinanza 28 marzo 2023, n. 8762.
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