Il riconoscimento del figlio naturale si fa nell’atto di nascita (o in atto autentico successivo o posteriore), con la conseguenza che la dichiarazione della madre nell’atto di nascita implica riconoscimento della filiazione naturale, senza necessità di un ulteriore atto formale di riconoscimento.
Cass. civ., sez. II, 25 settembre 2018, n. 22729
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