In presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni, l’esclusione a priori della capacità di testare o donare può rivelarsi uno strumento di tutela assai più efficace non solo dell’interesse di coloro che aspirano alla successione, ma anche della persona del beneficiario, potenzialmente esposta a pressioni e condizionamenti.
La suddetta esclusione può essere disposta dal giudice tutelare anche d’ufficio sulla base dell’art. 411 u.c. c.c..
Lo sancisce Cassazione con la sentenza n. 12420 del 21 maggio 2018
L’amministrazione di sostegno non elimina capacità d’agire, diversamente da interdizione e inabilitazione.La sentenza rimarca la flessibilità dell’ads, nel senso che il Giudice tutelare conforma i poteri dell’ads e le facoltà gestionali del beneficiario alle esigenze di protezione di questi. Ne deriva la conclusione dell’utilità di procedere all’incapacitazione del beneficiario allorquando ciò sia necessario per proteggerlo (nello stesso senso Cass. 11 maggio 2017, n. 11536, in materia di divieto matrimoniale).
In sostanza, la soluzione dipende caso per caso e deve sempre mirare a proteggere il soggetto debole
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