In tema di revisione dell’assegno divorzile, il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia (nel caso di specie, la vendita da parte della moglie della casa coniugale per trasferirsi in altro immobile datole dal padre in nuda proprietà), non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall’assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
Cass. civile ord. n. 21051/2022
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