Il reddito di cittadinanza incide sull’assegno divorzile

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La valutazione delle capacità reddituali del richiedente l’assegno divorzile deve tener conto di ogni tipo di reddito disponibile. In tale nozione devono, pertanto, sicuramente ricomprendersi “tutte le altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti” (Cass. 11.07.13 n. 17199), tra cui può senz’altro annoverarsi il reddito di cittadinanza. Esso, infatti, può essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari, bevande, prodotti per l’igiene personale, farmaci, libri, elettrodomestici, smartphone, tablet, pc, biglietti per il cinema, teatro e concerti, oltre che per pagare l’affitto (per il quale vi è un importo dedicato), così attribuendo al beneficiario risorse per le spese essenziali. Come tale, costituisce una utilità certamente suscettibile di valutazione economica. Una utilità da stimare non solo in quanto effettivamente e concretamente goduta ma anche laddove meramente godibile.

Quindi, laddove il richiedente abbia anche solo la possibilità di percepire, all’attualità, un reddito congruo, ed il reddito di cittadinanza può considerarsi a tutti gli effetti un reddito congruo, tale percepibilità andrà considerata ai fini del diritto di ricevere l’assegno divorzile. E’, pertanto, del tutto corretto che la sentenza qui esaminata abbia stimato e valorizzato, unitamente alle altre utilità economicamente valutabili, il possesso dei requisiti per accedere al reddito di cittadinanza in capo alla moglie per determinare il suo eventuale diritto all’assegno divorzile ed abbia, in definitiva, concluso che il diritto della richiedente a percepire il reddito di cittadinanza incide sul diritto a percepire l’assegno divorzile facendolo venir meno.

Trib. Frosinone 18 febbraio 2020

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