Con la sentenza n. 9221/2016 la Cassazione penale ha ritento colpevole di violenza sessuale l’uomo che aveva avuto un rapporto completo concluso con l’eiaculazione interna nonostante la donna non avesse prestato il consenso in tal senso.
Per la Cassazione il rifiuto di eiaculazione interna alla fine di un rapporto sessuale rientra pienamente all’interno della libertà di autodeterminazione sessuale del singolo.
Così, rendere lecito un rapporto sessuale di tal fatta, senza considerare che il partner aveva invece rifiutato l’eiaculazione interna, significherebbe vanificare la libertà di autodeterminazione e ledere il bene giuridico protetto dalla norma che sanziona la violenza sessuale, che oggi va inconfutabilmente identificato, come visto, nel bene della libertà della persona.
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