Niente assegno di mantenimento al coniuge se non prova il tenore di vita agiato avuto in costanza di matrimonio e nel caso in cui durante il procedimento l’onerato provi, attraverso documentazione, la percezione di redditi non contestata dal coniuge “debole”
Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza 24733/15, pubblicata dalla prima sezione civile.
La domanda della moglie separata volta a ottenere un assegno di mantenimento viene respinta dal Tribunale perché non è stato assolto l’onere della prova: al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta un assegno idoneo a garantirgli un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, a meno che non disponga di propri redditi. La moglie non aveva provato il tenore di vita matrimoniale e dagli atti prodotti dal marito si evince che la donna svolge un lavoro saltuario come insegnante di tennis, percependo un reddito di 300 euro mensili, tenendo anche fruttuose lezioni private ai soci che le garantiscono 1.400 euro. La moglie non ha dato prova contraria, quindi le viene negato l’assegno. 