Cessa l’obbligo di corrispondere un assegno di divorzio, avente natura essenzialmente assistenziale, all’ex coniuge, se è sopravvenuta una riduzione della capacità reddituale del coniuge obbligato, conseguente al suo pensionamento (cfr. Cass. 8754/2011; Cass. 17030/2014).
Nel caso di specie, la moglie era risultata del tutto autosufficiente economicamente, in quanto titolare di reddito medio di € 3.000,00 mensili, con eliminazione del divario che in passato aveva giustificato l’attribuzione alla stessa dell’assegno divorzile.
Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
In relazione alla funzione dell’assegno perequativo-compensativa, quale enucleata dalle Sezioni Unite nel recente arresto, la ricorrente nulla ha dedotto o allegato in merito alla necessità di raggiungimento in concerto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Cass., I civ., sent. n. 6386/2019