Il procedimento ex art. 337 ter ss. si applica anche se la convivenza non è cessata

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Depositato un ricorso giudiziale per chiedere la regolamentazione dell’affidamento dei figli in coppia non coniugata, ma ancora convivente, il giudice di primo grado – Tribunale di Bologna dichiarava il non luogo a provvedere per mancanza della condizione dell’azione, atteso che alla prima udienza non era ancora cessata la convivenza.

La Corte d’Appello non condivide l’orientamento suddetto e accoglie il reclamo, rilevando come l’attuale disciplina – artt. 337 e ss. c.c. – sia finalizzata a consentire la tutela dei figli nati al di fuori del matrimonio, prevedendo una disciplina dei rapporti genitori-figli, a prescindere dallo stato di convivenza dei genitori.

Del resto il legislatore ha previsto forme di tutela anche nei casi in cui i genitori non abbiano mai convissuto insieme.

La Corte pertanto si pronuncia anche nel merito delle domande regolamentando il regime di affidamento condiviso delle figlie e disponendo l’assegnazione della casa alla madre.

Corte App. Bologna sentenza 2 luglio 2021

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