La recente circolare INAIL n. 45 del 13 ottobre 2017, chiarisce che, essendo equiparati i diritti e gli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso a quelli tra coniugi (art . 1, co. 20, l. 76/2016), si estendono all’unito civilmente i diritti alle prestazioni economiche erogate dall’Inail a partire dall’entrata in vigore della l. 76/2016. Precisamente spettano agli uniti civilmente: la rendita ai superstiti, la quota integrativa alla rendita, la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione ad amianto, l’assegno continuativo mensile, l’assegno una tantum, la prestazione del Fondo di sostegno ai familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e la prestazione una tantum prevista dalla legge di stabilità 2016”.
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