Un pagamento del debito del de cuius ad opera del chiamato all’eredità configura un’accettazione tacita: non è possibile infatti estinguere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede. A tal fine, è necessario provare che il pagamento sia stato effettuato con denaro prelevato dall’asse ereditario. Invece nel caso in cui il chiamato all’eredità adempia al debito con denaro proprio, quest’ultimo non può ritenersi per ciò stesso che abbia accettato l’eredità. In materia, Cass. ord. n. 4320/18 del 22.02.2018
Invece, i prelievi anche dell’intero deposito bancario non possono ritenersi effettuati nella qualità di erede, potendo essere stati fatti anche quale mero cointestatario del conto, titolare di poteri disgiunti verso la banca del tutto estranei alla questione successoria.
quindi:
- chi paga un debito del defunto con denaro di quest’ultimo accetta tacitamente l’eredità e non può più rinunciare;
- chi paga un debito del defunto con denaro proprio non compie una accettazione tacita dell’eredità e quindi può sempre rinunciarvi;
- chi paga un debito del defunto con denaro preso da un conto cointestato, anche se estingue la giacenza o preleva l’intero saldo attivo, non compie una accettazione tacita dell’eredità e può sempre rinunciare.